Importante chiarimento della giurisprudenza di legittimità in materia di furto di energia elettrica: con sentenza del 27 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Marco Ielo, escludendo l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso di prelievo effettuato a valle di un contatore privato e ribaltando l’orientamento seguito nei precedenti gradi di giudizio.
Nel caso specifico, al centro della vicenda giudiziaria vi era la contestazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, prevista dall’articolo 625 n. 7 del Codice penale, che il supremo collegio ha tuttavia escluso, ribaltando l’orientamento seguito nei precedenti gradi di giudizio.
Secondo la difesa, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non può sussistere quando l’allaccio abusivo non incide sulla rete generale, ma riguarda un contatore privato, ossia un bene che ha già cessato di essere esposto alla tutela collettiva.
Nelle motivazioni del ricorso, il difensore ha evidenziato che “…l’energia era già transitata attraverso un contatore privato e destinata all’uso domestico”, specificando ulteriormente che “…la ‘traditio’ dell’energia si perfeziona con il passaggio attraverso il contatore, momento in cui essa entra nella sfera giuridica del consumatore”.











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